Le novità sul Congedo Paternità 2016

Le novità sul Congedo Paternità 2016

Oggi vogliamo parlare del congedo di paternità e delle novità che sono state introdotte, per il 2016, a questa forma di sostegno a favore dei padri e della famiglia: le misure sono state inserite nella Legge di Stabilità, e prevedono – prima di tutto – la fruizione obbligatoria di 2 giorni di astensione dal lavoro in concomitanza con la nascita del proprio figlio, cui si vanno ad aggiungere altri 2 giorni di astensione facoltativa dal lavoro, che già erano previsti dalle leggi previgenti.

Ma quali sono le modalità e le condizioni per poter fruire del congedo paternità nel 2016?

Prima di tutto, questa agevolazione è rivolta ai neo papà: sono interessati tutti coloro i quali sono coinvolti nella nascita di un loro figlio, come del resto, anche coloro i quali decidono di adottare un bambino o, ancora, anche nei casi di affidamento. Il sostegno economico è garantito quindi a tutti i padri che abbiano un regolare rapporto di lavoro subordinato, con relativo contratto di lavoro stipulato a norma di legge.

Per quanto riguarda i limiti temporali, bisogna sottolineare come il congedo paternità 2016 debba essere sfruttato entro il compimento del quinto mese del bambino, condizione che per analogia si applica, nel caso dell’adozione, alla scadenza del quinto mese in seguito al momento in cui il bambino ha cominciato a fare parte della famiglia, realizzando in questo senso una condizione di parità di trattamento.

Il congedo obbligatorio, della durata di 2 giorni, cade in coincidenza con quello che è il congedo maternità accordato alla mamma impegnata con un contratto di lavoro. Nel caso invece dei 2 giorni di congedo facoltativo, i quali possono essere fruiti pure consecutivamente, la possibilità di richiesta da parte del padre sarà subordinata al fatto che, la madre lavoratrice, decida di non richiedere di poter godere dei 2 giorni di congedo maternità.

In caso contrario, la madre sarà tenuta ad anticipare di due giorni il suo rientro al lavoro rispetto al normale termine di scadenza del congedo maternità: è utile notare, in tutti i casi, che il congedo paternità – tanto obbligatorio quanto facoltativo – non potrà essere sfruttato “a ore“.

Infine, dal punto di vista della retribuzione, il congedo paternità 2016 assicura un’indennità che è pari alla totalità della propria retribuzione della giornata lavorativa: la stessa indennità è garantita dall’INPS.

Per poter richiedere la fruizione del congedo paternità, è possibile fare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro, che anticipa in busta paga la stessa indennità, recuperandola in seguito dall’INPS a conguaglio – avendo cura di avere un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alle date di congedo richieste –  oppure, rivolgendosi direttamente all’ente previdenziale, sfruttando il modulo presente sul sito dell’INPS.

Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su whatsapp