Affido, adozione e adozione internazionale
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Affido, adozione e adozione internazionale

Essere genitori è questione di biologia ma non solo. Affido, adozione e adozione internazionale sono un modo in più per diventare papà e mamme. Capiamo cosa sono, le differenze e i passi da fare.

L’affido

Si parla di affido quando un bambino viene allontanato dalla famiglia di origine e affidato per un periodo di tempo variabile ma limitato a un altro nucleo familiare. Pur vivendo una nuova realtà, il ragazzo mantiene i rapporti con i genitori biologici. L’affido ha una duplice natura, può essere consensuale o giudiziale. Nel primo caso, la famiglia d’origine del minore è d’accordo con l’affidamento e quindi riconosce uno stato di necessità. Nel secondo caso invece, la situazione è talmente grave da prevedere l’intervento di un giudice che decreta l’affidamento obbligatorio del minore a un’altra famiglia.

Una mamma e un papà affidatari non devono possedere molti requisiti se non la piena consapevolezza di quello che stanno facendo e l’accordo di tutti i familiari. Non è necessario essere sposati e nemmeno vivere in coppia, quello che conta è la reale volontà di aiutare un minore in difficoltà. Per diventare genitore affidatario devi presentare la domanda presso i servizi sociali del tuo Comune di residenza. Qualora tu risultassi idoneo, potrai percepire un contributo economico come rimborso spese e usufruire delle astensioni dal lavoro previste per i genitori biologici. Le normative di riferimento in materia di affido sono la legge 184 del 1983 e la 149 del 2001.

L’adozione

È proprio la legge 184 del 1983 una delle normative di riferimento più importanti per l’istituto dell’adozione. La norma prevede che in Italia può presentare domanda di adozione una coppia sposata da almeno tre anni o che possa dimostrare di convivere dallo stesso lasso di tempo. La differenza di età tra il bambino e i genitori adottivi va da un minimo di 18 a un massimo di 45 anni. I futuri mamma e papà devono essere ritenuti idonei dopo un minuzioso esame da parte dei servizi sociali della propria città. La domanda va presentata al Tribunale del luogo di residenza, vale tre anni ed è rinnovabile.

Dopo aver presentato la domanda inizia il periodo più duro, quello dell’accertamento della vostra capacità come coppia, la vostra vita verrà passata sotto la lente d’ingrandimento. Al termine, gli psicologi e gli assistenti sociali stileranno una relazione da inviare al Tribunale, il giudice quindi in seguito decreterà la vostra idoneità o meno ad adottare. In caso positivo, inizia l’attesa perché il Tribunale dà via all’affidamento preadottivo, individuando il minore più indicato per voi. Dopo un anno, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, potrete adottare in modo definitivo il minore che assumerà il cognome del nuovo papà e non avrà più rapporti con la famiglia d’origine.

Adozione internazionale

Possono richiedere l’adozione internazionale gli italiani o gli stranieri che risiedono in Italia. L’iter è complesso e costoso, anche se in media ha tempi più brevi rispetto all’adozione di un bambino italiano. I genitori che la richiedono devono possedere i requisiti ai quali abbiamo accennato nel paragrafo precedente. A questi occorre aggiungere la necessità che il minore straniero sia stato dichiarato in stato d’abbandono e che quindi non abbia una famiglia alle spalle in grado di provvedere alle sue necessità.

Dopo i vari accertamenti che precedono la dichiarazione di idoneità, la coppia deve scegliere una onlus autorizzata alla quale darà l’incarico di seguire l’intero iter. Ti ricordo Superpapà che il parere positivo del Tribunale italiano non è vincolante. L’ultima risposta infatti è quella dell’Autorità straniera competente. Se anche questa darà parere positivo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizzerà l’ingresso del minore in Italia e l’adozione diventerà definitiva.

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