Il dibattito attuale: si parla di stepchild adoption

Il dibattito attuale: si parla di stepchild adoption

In questi giorni nei dibattici mediatici a tutti i livelli fa da padrone la cosiddetta stepchild adoption, letteralmente “adozione del figliastro”. Si tratta del meccanismo (in fase di diventare legge) che permette a uno dei membri di una coppia di assumere la responsabilità genitoriale (la vecchia “patria potestà”) del figlio, biologico o adottivo, del compagno. Il cuore dei dibattiti sta nell’estensione di questa facoltà ai componenti le unioni civili (costituite da coppie omosessuali) che il ddl Cirinnà (attualmente in discussione in Parlamento) istituisce con la stessa legge.

Certamente temi spinosi in un paese come l’Italia dalla fervente (ma spesso solo in questi casi…) tradizione Cattolica. E spesso sentiamo dire o leggiamo “in altri paesi europei…”, come se il modello degli altri paesi europei fosse un riferimento di convenienza su alcuni argomenti, a scelta dell’opinionista di turno.

Più in dettaglio, stiamo parlando del disegno di legge “Cirinnà bis”, che ripropone con alcune modifiche il testo base adottato dalla commissione Giustizia al Senato nello scorso marzo. Un primo essenziale chiarimento riguarda la distinzione fra le “unioni civili” (di cui il ddl parla nel capo 1 e che riguarda le sole coppie omosessuali) dalle convivenze di fatto che riguarda tutte le coppie conviventi (e che il ddl tratta al capo 2).

Il capo 1 sancirebbe (dopo l’approvazione parlamentare) le unioni civili fra coppie omosessuali senza – precisiamo – alcun riferimento al matrimonio ma esclusivamente ai diritti delle parti (persone) costituenti l’unione stessa; certamente diritti molto simili a quelli acquisiti con il matrimonio, come l’estensione sul versante sanitario, su quello economico e patrimoniale: i diritti e i doveri delle coppie unite civilmente sono elencati negli articoli 3 e 4 che si riferiscono alla vita familiare e agli obblighi di mutua assistenza, di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali derivanti dalla condizione di coppia. E le adozioni? l’articolo 3 del capo 1 è chiaro:

Ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le disposizioni previste per il

matrimonio nelle leggi, decreti e regolamenti, ad esclusione delle adozioni di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

Quindi, il ddl NON prevede e non prevederà l’adozione da parte di coppie omosessuali… il timore di molti (o la speranza, a seconda dei punti di vista) è che a questa normativa possa seguire un’estensione dei doveri (non dei diritti) legati alla genitorialità. L’aspetto paradossale della questione è che l’ “adozione del figliastro” già esiste ed è uno dei casi definiti “adozione speciale” (o “particolare) e già previsti dalla legge fin dal 1983 (art. 44 e seguenti Legge 184/83):

Si parla di adozione particolare di un minore nel caso in cui:

  1. a) l’adottante sia una persona unita al minore da vincolo di parentela entro il 6° grado o da un rapporto stabile precedente alla perdita dei genitori;
    b) per il coniuge convivente del genitore del minore, per favorire il proseguimento dell’unità famigliare e garantire, quindi, una crescita armonica del minore;
    c) quando è impossibile l’affidamento preadottivo del minore in stato di abbandono, o appare controproducente per il minore interrompere l’affidamento o i rapporti con la famiglia di origine.

In tutti questi casi, comunque, il Tribunale per i Minorenni deve accertare che l’adozione particolare risponda all’interesse del minore. Una delle motivazioni può essere, ad esempio, che sia preferibile salvaguardare il rapporto affettivo già in atto anziché instaurare un’adozione legittimante con una coppia sconosciuta. Anche nel caso dell’adozione particolare, ci deve essere il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni e il maggiore di 12 deve essere sentito personalmente dal giudice.

Ecco l’aspetto fondamentale della questione: “che l’adozione risponda all’interesse del minore”.

In quali casi può succedere? Un caso, drammatico, è il decesso del genitore naturale, o una inabilità grave protratta nel tempo o permanente; si tratta di casi in cui la tutela, la protezione e la necessità di cura nei confronti del minore hanno supremazia su tutto.

Un altro aspetto che in questi giorni si tende a trascurare è che i diritti da difendere sono quelli dei più piccoli, non quelli dei grandi che vorrebbero essere ma non sono genitori. Va anche detto anche per la “normale” adozione da parte di coppie eterosessuali, l’iter per ottenere l’idoneità da parte dei Tribunali per i minorenni è lungo e complesso… dall’esito tutt’altro che scontato. E se è così per le coppie eterosessuali fondate sul matrimonio figurarsi per tutte le altre…

Il capo 2 del ddl Cirinnà invece riguarda a disciplina della convivenza: le coppie di fatto, tanto etero quanto omosessuali, vedranno scritti nero su bianco i loro diritti sanciti dalla giurisprudenza italiana ed europea (senza stepchild adotion): dalla reciproca assistenza (ciascun convivente può designare l’altro con pieni poteri o limitati per le decisioni in materia di salute o in caso di morte) alla permanenza nella casa in cui si vive assieme e successione nel contratto di locazione. Dall’inserimento nelle graduatorie per le assegnazioni di alloggi popolari ai diritti nell’attività di impresa. Per quanto riguarda la genitorialità non ci sono quindi differenze previste per le coppie da unione civile (omosessuale) e coppie conviventi eterosessuali.

Il problema fondamentale di questi dibattiti sta quindi nel fatto che si passa senza soluzione di continuità da un livello concettuale e normativo ad uno ideologico. E purtroppo con le ideologie viene meno l’attenzione alle sensibilità delle persone.

Una prima sensibilità di cui tener conto è – come accennato prima – quella dei bambini a cui con i regimi adottivi attuali viene garantita la continuità affettiva e la tutela economica e sociale. Questo deve essere fuori discussione e al di sopra di ogni dibattito parlamentare o di piazza. Tutti gli altri argomenti sono fuorvianti e fuori tema (adozioni ai gay, utero in affitto, maternità surrogate).

Se quindi l’argomento centrale è la tutela dei diritti e la salvaguardia dei minori, perché fare altre leggi (e creare “movimenti”), oltre a quelle che già esistono? L’adozione speciale sopra descritta assicura al bambino la cura fondata su un legame affettivo già esistente tra il minore e l’adulto in questione. Non stiamo parlando di nulla di nuovo, la legge esistente potrebbe essere già abbastanza e i tribunali hanno già tutti gli strumenti per valutare con attenzione se l’adozione è nell’interesse del minore. È proprio la qualità del legame affettivo fra i bambini e i genitori (biologici o acquisiti, non importa) che deve essere oggetto dei dibattiti e interesse esclusivo dei super-papà!

Eugenio De Gregorio,

Psicologo, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Genova e super-papà di Greta Elena (5 anni), Ester (2 anni) e Bianca (1 anno).

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