Anche per il 2021, il congedo di paternità obbligatorio sarà pari a 7 giorni come per l’anno in corso. Ai 7 giorni si aggiungerà un ulteriore giorno da fruire, previo accordo con la madre, in sostituzione a quello a lei spettante. La conferma arriva da un passaggio del disegno di legge di Bilancio 2021 in via di definizione presentato di recente dal Governo alla Camera. Si resta in attesa che il Parlamento recepisca la direttiva europea 2019/1158 per il riconoscimento ai padri lavoratori dipendenti di un minimo di 10 giorni di congedo (nel 2022) da retribuirsi a livello di congedo per malattia.
Nulla di nuovo, dunque, rispetto all’anno in corso: anche per il prossimo, i giorni di congedo saranno 7 a meno che… tu non sia protagonista di un’altra sorpresa. La tua dolce metà potrebbe regalarti un parto gemellare o plurigemellare. Il Congedo Papà Gemelli prevede un trattamento diverso rispetto al classico congedo di paternità. Ecco cosa devi sapere.
Prima di parlare di Congedo Papà Gemelli…
Prima di passare al Congedo Papà Gemelli, spieghiamo meglio in cosa consiste il congedo di paternità. Il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente sono stati introdotti dall’art. 4, c.24, lettera a) della Legge 28 giugno 2012, n.92.
Non trattandosi di una misura strutturale, bensì introdotta in via sperimentale, è oggetto di costanti proroghe: ogni anno richiede una conferma. L’ultima di queste proroghe è quella disposta dalla Legge di Bilancio 2020 che ha stabilito una durata di 7 giorni. Durata confermata di recente per il 2021.
Nel 2016 la durata è stata di 2 giorni, salita poi a 4 giorni nel 2018, a 5 giorni nel 2019 ed, infine, a 7 giorni nel 2020.
La Legge di Bilancio 2021 rinnova l’attuale misura e riconosce al neo papà lavoratore dipendente massimo 8 giorni di congedo (incluso il giorno di sostituzione della madre, come detto) retribuiti al 100%.
Si può fruire del congedo di paternità (anche in via non continuativa) entro i 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento di un figlio.
A chi spetta il congedo papà obbligatorio e facoltativo e come funziona
Il congedo di paternità spetta ai padri lavoratori dipendenti, anche a coloro che hanno ottenuto l’adozione o l’affido di un figlio.
Spetta a tutti i titolari di un rapporto di lavoro dipendente ed a chi ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Al momento, il congedo di paternità è operativo per i dipendenti privati. Per i dipendenti pubblici, manca il relativo provvedimento attuativo previsto dall’art. 1, c. 8, della L. 92/2012 secondo cui l’operatività è subordinata all’approvazione di una norma da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione.
I neo papà lavoratori possono fruire del congedo non oltre il 5° mese di vita del bambino (come pure per l’affidamento o l’adozione), quindi durante il congedo obbligatorio della mamma lavoratrice o anche successivamente e, comunque, entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio.
I 7 giorni di congedo diventano 8 grazie ad un ulteriore giorno di congedo facoltativo, ovvero un giorno di sostituzione al periodo di astensione obbligatoria che spetta alla madre, previo accordo con lei. Se la mamma accetta, automaticamente rinuncia ad un giorno del proprio congedo di maternità a favore del padre. Anticipa, in questo modo, il termine del periodo post partum di astensione obbligatoria.
L’INPS ha chiarito che il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo non possono essere suddivisi in ore: bisogna fruirne per l’intera giornata di lavoro. Vengono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa ed è possibile fruirne anche se la mamma rinuncia al congedo di maternità.
Se la madre non è lavoratrice, il congedo di paternità può essere richiesto entro il 3° mese dalla nascita del figlio.
Congedo di paternità: modalità di domanda
Una volta di più, si interviene sull’art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aggiungendo alla lista degli anni il 2021. Il congedo è disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012 (GU n. 37 del 13 febbraio 2013).
Le modalità di domanda non sono state in alcun modo modificate: restano quelle indicate dalla circolare INPS numero 40 del 2013.
Ricordiamo che le modalità di domanda sono due come segue:
– se l’indennità viene erogata dall’INPS, bisogna presentare domanda direttamente all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per via telematica attraverso il servizio dedicato oppure tramite contact center o patronato. Bisognerà, comunque sia, attendere conferme ufficiali, l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2021 e le conseguenti istruzioni fornite dall’INPS;
– se l’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro, le date di congedo di cui il papà intende beneficiare devono essere comunicate almeno 15 giorni prima. Se il periodo di congedo coincide con l’evento nascita, il preavviso verrà calcolato in base alla data presunta del parto. Dopo la comunicazione, il datore di lavoro comunicherà in forma scritta all’INPS le giornate di congedo con il flusso Uniemens. Il datore di lavoro anticiperà l’indennità in busta paga recuperandola, successivamente, a conguaglio con i contributi da versare all’INPS mensilmente.
Congedo Papà Gemelli: che succede in caso di parto gemellare o plurimo?
Una buona notizia per i papà. In caso di parto gemellare o plurigemellare, il periodo di congedo parentale spetta per ciascun bimbo nato e non in relazione al parto. Quindi, se nascono due gemelli, il periodo previsto per ciascuna categoria di lavoratore, viene praticamente raddoppiato.
Lo stabilisce l’art. 32 D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (“Testo Unico delle disposizioni in materia di maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000”).
In merito, l’INPS ha fornito una precisazione con il messaggio n. 569/2001.
Pertanto, in caso di parto gemellare o plurimo, entrambi i genitori hanno diritto per ciascun neonato alla moltiplicazione del periodo di congedo parentale. Tale congedo viene retribuito secondo i criteri stabiliti dalla Legge n. 53/2000 che ha trasformato il congedo parentale in un diritto autonomo di madre e padre. Un diritto che può essere esercitato fino al compimento dell’8° anno di età del bimbo.
Per entrambi i genitori, la durata massima complessiva del congedo parentale è di 10 mesi (elevabili a 11 soltanto se il padre ne fruisce per almeno 3 mesi).
Se si fruisce del congedo parentale entro il 3° anno di vita del bimbo, si ha diritto (senza nessuna condizione di reddito) all’intera retribuzione per il 1° mese (senza intaccare le ferie e valutabile ai fini dell’anzianità di servizio) e ad un’indennità giornaliera del 30% della retribuzione per un periodo massimo (complessivo tra i due genitori) di 6 mesi. Per il restante periodo di congedo parentale si percepisce il 30% dello stipendio totale soltanto se sussistono certe condizioni di reddito.
Il suddetto trattamento, previsto per un solo neonato, viene raddoppiato in caso di parto gemellare o plurigemellare: si ha quindi diritto alla retribuzione per 12 mesi, di cui i primi 2 mesi retribuiti per intero e i restanti con indennità al 30%.
Parallelamente, vengono raddoppiati i riposi della mamma per l’allattamento. Sottolineiamo che il papà, durante il congedo di maternità (o parentale della madre), non può usufruire in toto dei riposi. Per questi periodi, al padre vengono riconosciute soltanto le ore aggiuntive.